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NUMERO 21 - 04/11/2009

 Il giudice amministrativo come giudice di risarcimento del danno

1. Le novità introdotte dall’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e dalle leggi che hanno previsto la giurisdizione amministrativa sulle domande risarcitorie.
Il potere del giudice amministrativo di disporre la condanna al risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che in quelle extracontrattuali, è stato per la prima volta previsto dall’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
In precedenza, nessuna legge aveva attribuito al giudice amministrativo tale potere. Ed infatti, nelle materie già devolute alla sua giurisdizione esclusiva ed anche in quella del pubblico impiego, il giudice amministrativo non poteva occuparsi delle questioni patrimoniali consequenziali.
Tale nozione era sempre stata intesa in maniera molto rigorosa dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato. Ad esempio, in materia di pubblico impiego, con la sentenza n. 5750 del 1982 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritennero di precisare che il giudice amministrativo poteva condannare l’amministrazione al pagamento delle somme dovute, integrate dalla rivalutazione e dagli interessi corrispettivi, senza potere occuparsi degli interessi moratori: poiché non si riteneva consentita la verifica della sussistenza della colpa della pubblica amministrazione, la decisione del Consiglio di Stato che si fosse occupata degli interessi moratori andava cassata per questa parte, per difetto di giurisdizione.
La giurisdizione esclusiva era dunque intesa nel senso che il giudice, pur quando dava tutela ai diritti, non poteva comunque conoscere degli inadempimenti in quanto tali della pubblica amministrazione, perché doveva limitarsi all’esame delle sole questioni “automatiche”: i cd. diritti consequenziali erano riservati all’esame del giudice civile...
(segue)



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