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FOCUS - Statuti regionali

 DOSSIER - Gli organi di garanzia statutaria nelle Regioni con i nuovi Statuti


  NORME STATUTARIE LEGGE NOTE
ABRUZZO art. 79 + l.r. 11 dicembre 2007, 42 Il Collegio regionale per le Garanzie statutarie  non si è ancora insediato
CALABRIA

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  La Consulta statutaria era inizialmente prevista dall'art. 57 del testo originario del nuovo statuto. La l.r. 2/2007, che introduceva la disciplina dell'organo, è stata oggetto di ricorso governativo e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200/2008, ha dichiarato incostituziionali gli artt. 3, comma 1, 7, comma 3, 8, comma 4, e altri. Successivamente, l'art. 57 dello Statuto è stato abrogato dalla l.r. 3/2010. Attualmente, nessun organo di garanzia è previsto dallo Statuto calabrese.
CAMPANIA art. 57

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La Consulta di garanzia statutaria non è stata ancora costituita.
EMILIA ROMAGNA art. 69 + l.r. 4 dicembre 2007, n. 23,  (succ. mod. + l.r. 19 dicembre 2008, n. 22) I tre membri della Consulta di garanzia statutaria sono stati nominati con delibera del Consiglio regionale del 21 maggio 2008. La l.r. 22/2008 ha in parte modificato composizione e funzionamento fino al termine della legislatura 2005-2010.  
LAZIO art. 68 + l.r. 21 dicembre 2007, n. 24 Il Comitato di garanzia statutaria non è stato ancora costituito.
LIGURIA artt. 74 e 75 + l.r. 24 luglio 2006, n. 19, (succ. mod. dall'art. 24 della l.r. 14/2007 e dall'art.. 23 della l.r. 14/2008) La Consulta statutaria è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale e si è insediata il 15 maggio 2007.
LOMBARDIA art. 59

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La Commissione Garante dello Statuto non è stata ancora costituita.
MARCHE

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Lo Statuto non ha previsto nessun organo di garanzia statutaria.
PIEMONTE artt. 91 e 92 + l.r. 26 luglio 2006, n. 25 La Commissione di garanzia si è insediata il 28 marzo 2008. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 35 del 17 marzo 2008, ha disciplinato ulteriormente le modalità di funzionamento e organizzazione dell'organo.
PUGLIA artt. 47-49

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Il Consiglio statutario regionale non è stato ancora costituito. L'art. 47 dello Statuto rinvia alla legge regionale (non ancora approvata) la disciplina del funzionamento e dell'organizzazione dell'organo.
TOSCANA art. 57 + l.r. 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e istituzione del Collegio di garanzia) L'organo non è stato ancora costituito.
UMBRIA artt. 81-82 + l.r. 31 luglio 2007, n. 27 La l.r. 27/2007 istituisca la Commissione di garanzia statutaria quale organo consultivo indipendente e autonomo.



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