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NUMERO 1 - 13/01/2010

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 341/2009, in tema di contabilità pubblica

Decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata all'art. 61, c. 8°, 9°, 14°, 15°, primo periodo, 16°, 17°, 19°, 20°, lett. b), e 21°.
Art. 18, c. 4° sexies, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28/01/2009, n. 2, modificativo dell'art. 61 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Abolizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 della quota (c.d. ticket) di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati - Adozione di misure compensative della risorsa soppressa - Utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione dei compensi ad alti funzionari e dalla riduzione degli oneri di funzionamento degli organi rappresentativi e amministrativi - Incremento dell'efficienza e razionalizzazione della spesa - Reintroduzione da parte della Regione del ticket abolito o di altra forma di partecipazione dei cittadini - Lamentata incidenza con norme di dettaglio nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, assenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni, disomogeneità del regime di compartecipazione economica dei cittadini.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Riduzione degli importi e corrispondente economia da versarsi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ritenuta spettanza alla Regione delle somme riferite ad attività regionali svolte da dipendenti regionali.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, e compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofliattici - Rideterminazione con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 - Lamentata introduzione di un limite puntuale ad una specifica voce di spesa, esorbitanza dai limiti statali nelle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute - Ritenuta applicabilità anche alla Provincia autonoma di Trento, in forza della previsione che nell'escludere l'applicabilità di altre disposizioni conferma la presente.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure normative e amministrative da adottarsi da parte delle Regioni per la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative - Autoqualificazione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Destinazione dei risparmi di spesa alla copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del ticket sanitario per gli anni 2009-2011 - Lamentata natura di dettaglio della norma, esorbitanza dai limiti dei principi di coordinamento finanziario, imposizione di vincolo di spesa.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Facoltà consentita alle Regioni di reintrodurre l'abolita quota di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (ticket), ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria - Mancata previsione di risorse statali con conseguente onere per le Regioni.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione dal 2% allo 0,5% degli importi dei compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa regionale.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di riduzione della spesa pubblica - Obbligo per gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Riassegnazione delle somme stesse ad un apposito fondo di parte corrente e destinazione di quote del fondo medesimo alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché al finanziamento della contrattazione integrativa di alcune amministrazioni - Espressa previsione di non applicabilità della disposizione ai soli enti territoriali ed enti del Servizio sanitario nazionale, e non anche all'Università della Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con la norma interposta di cui al d.lgs. di attuazione dello statuto n. 282 del 2000, in materia di finanziamento all'Ateneo Valdostano, incidenza sulle attribuzioni della Regione con fonte diversa dal decreto legislativo di attuazione dello statuto e senza alcun coinvolgimento della Regione, irragionevole trasferimento di risorse economiche dalla Regione allo Stato.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Modifica all'art. 61, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Già prevista riduzione dal 2% allo 0,5% degli importi dei compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico, da versarsi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Previsione, a decorrere dal 1 gennaio 2009, che sia confermata la destinazione dello 0,5 per cento dei suddetti importi e che l'1,5 per cento dei medesimi sia versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al fondo di cui al comma 17 dello stesso articolo.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Abolizione, per gli anni 2009, 2010 e 2011, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lett. p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006.
 
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Misure normative e amministrative di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica sanitaria da adottarsi da parte delle Regioni - Destinazione dei risparmi conseguiti al servizio sanitario nazionale e alla copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del ticket sanitario per gli anni 2009-2011.
 
(ill. cost. parziale - non fond. - inamm. - cessata materia del contendere)
 
ric. 67, 69, 70, 71, 74, 84 e 86/2008; 23 e 25/2009



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