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NUMERO 2 - 27/01/2010

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 16/2010, in tema di interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate e revoca delle assegnazioni operate dal CIPE

Norme impugnate: Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata agli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate - Revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006, nel limite dell'ammontare delle risorse non ancora impegnate o programmate al 31 maggio 2008 nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data - Dichiarata finalità di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale - Lamentato effetto di congelamento di atti deliberati dalla Regione ma non ancora stipulati dalle amministrazioni centrali competenti, lamentata efficacia retroattiva, incidenza con norme di dettaglio in materie di legislazione concorrente quali governo del territorio, istruzione, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché assenza di coinvolgimento della Regione - Attribuzione alle disposizioni medesime del valore di norme di principio - Lamentata imposizione di limiti alla spesa regionale attraverso norma che non lascia margini di scelta, in materie di competenza residuale quali industria, commercio, artigianato, agricoltura; Istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Assegnazione al Fondo degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82 del 2007 - Obbligo di concentrazione da parte delle Regioni delle risorse del QSN su infrastrutture di interesse strategico regionale in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari - Lamentata incidenza su vincoli e rapporti antecedenti, incidenza con norme di dettaglio in materie di legislazione concorrente quali governo del territorio, grandi reti di trasporto e navigazione, porti e aeroporti civili, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e in materie residuali quali turismo e rete regionale di trasporto, vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse, limite all'autonomia di spesa, compressione del ruolo regionale nella negoziazione di intese con lo Stato e con la Comunità; Ripartizione del fondo con delibera del CIPE su proposta dei competenti Ministeri, sentita la Conferenza unificata - Incidenza su materie di competenza concorrente, quali governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Lamentata chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato con previsione del semplice parere della Conferenza unificata invece dell'intesa; Programmazione statale e regionale e Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 - Ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, in particolare individuazione delle risorse non impegnate e delle modalità per evitare il disimpegno automatico delle risorse impegnate sul bilancio comunitario - Adozione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, del piano di riprogrammazione - Lamentata introduzione di meccanismi che privano il bilancio regionale dei rimborsi ad essi direttamente destinati dalla normativa comunitaria - Concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari - Autoqualificazione come principio fondamentale - Lamentata esorbitanza dai limiti del potere statale di coordinamento della finanza pubblica.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ric. 69 e 86//2008



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