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NUMERO 3 - 10/02/2010

 L'oggetto della potestà legislativa regionale residuale: l'esperienza piemontese a confronto con quella lombarda

La questione che questo scritto si propone di affrontare riguarda l’oggetto della potestà legislativa regionale c.d. residuale introdotta con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001.
La principale disposizione costituzionale in materia – è appena il caso di ricordarlo – è il nuovo art. 117 Cost., il quale prevede, con riferimento allo Stato e alle regioni ordinarie, tre diversi tipi di potestà legislativa: (a) la competenza esclusiva dello Stato, che riguarda le materie elencate al comma 2; (b) la competenza concorrente tra lo Stato – che detta i principi fondamentali – e le regioni – che disciplinano il dettaglio – nelle materie individuate al comma 3; (c) la competenza residuale delle regioni, che investe, ai sensi del comma 4, tutti gli ambiti materiali ulteriori rispetto a quelli riconducibili agli elenchi di cui ai commi precedenti.
In realtà, il tenore letterale del quarto comma dell’art. 117 Cost. – ai sensi del quale «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» – sembra far riferimento non solo ai commi 2 e 3 dello stesso art. 117 Cost., ma anche a ulteriori competenze legislative esclusive o concorrenti attribuite allo Stato da diverse disposizioni costituzionali, sicché è necessario prendere in considerazione anche tali ulteriori disposizioni nel momento in cui ci si interroga sulla eventuale residualità di una materia... (segue)



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