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NUMERO 6 - 24/03/2010

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 107/2010, Rigetto della domanda di sospensiva dell'efficacia del decreto legge 'salva liste'

Camera di Consiglio del 18/03/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: DE SIERVO

Norme impugnate:
Artt. 1 e 2 del decreto legge 05/03/2010, n. 29.

Oggetto: Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale - Rispetto del termine orario - Condizione di assolvimento - Presenza nei locali del Tribunale, entro il termine di legge, dei delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, comprovabile con ogni mezzo idoneo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le elezioni regionali già indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della par condicio tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma;
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Regolarità della autenticazione delle firme - Sufficienza che i dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n. 445/2000, siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la regolarità medesima possa essere inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le elezioni regionali già indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della par condicio tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma;
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 10, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale - Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le elezioni regionali già indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della par condicio tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma;
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica - Applicazione alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali in corso - Possibilità per i delegati incaricati della presentazione delle liste, che si siano trovati nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto impugnato, di presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto medesimo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali già indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della par condicio tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma;
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica - Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 - Prevista affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali già indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della par condicio tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma.

Dispositivo: altro
Atti decisi: ric. 43/2010



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