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NUMERO 7 - 07/04/2010

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 119/2010, in tema di norme della Regione Puglia in materia di energia

Udienza Pubblica del 26/01/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: FINOCCHIARO

Norme impugnate:
Artt. 1, 2 c. 1° e 2°, 3, 4 e 7, c. 1°, della legge della Regione Puglia 21/10/2008 n. 31.

Oggetto: Energia - Norme della Regione Puglia - Accordi tra la Giunta regionale e operatori industriali - Rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni - Contrasto con la normativa statale che esclude misure di compensazione e non prevede discipline differenziate per i diversi operatori;
Divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale - Contrasto con norme statali costituenti principi fondamentali in materia di energia;
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Installazione degli impianti tramite denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Aumento della soglia per la quale è consentita la D.I.A. - Contrasto con la normativa nazionale che consente l'aumento della soglia solo con decreto del Ministro dello sviluppo e del Ministro dell'ambiente;
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica regionale - Subordinazione a condizioni non previste dalla normativa nazionale;
Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Norme transitorie - Applicabilità della disciplina a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività - Contrasto con il principio fondamentale che fissa in 180 giorni il termine massimo per l'autorizzazione delle installazioni.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ric. 105/2008



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