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NUMERO 7 - 07/04/2010

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2010, in tema di norme della Regione Puglia in materia di energia

Udienza Pubblica del 26/01/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: FINOCCHIARO

Norme impugnate:
Artt. 4, c. 4°, 5, c. 7°, 19, c. 2°, e 20, c. 2°, della legge della Regione Puglia 09/10/2008, n. 25.

Oggetto: Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esclusione di autorizzazione e denuncia per gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, comprese la sostituzione dei componenti e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate - Lamentato contrasto con la normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), contrasto con norme statali espressione di standard di tutela ambientale e di principi fondamentali; Domanda di autorizzazione - Avviso di deposito della domanda pubblicato solo sul sito web della Regione e non anche su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale - Mancata previsione che nell'avviso al pubblico sia contenuta una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali, come disposto dal codice dell'ambiente - Difformità rispetto alla disciplina dei tempi contenuta nel codice dell'ambiente - Lamentata compressione dei diritti di partecipazione dei cittadini; Attribuzione alle province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli successivamente all'ARPA Puglia - Lamentato contrasto con la normativa statale che attribuisce l'attività di controllo nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA); Norma transitoria - Elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 V, già in esercizio e con autorizzazione provvisoria ai sensi del RD n. 1775 del 1933 - Equivalenza della pubblicazione sul sito informatico della Regione alla autorizzazione, per il periodo di due anni - Lamentata sottrazione definitiva alle procedure di VIA, contrasto con il codice dell'ambiente.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Atti decisi: ric. 98/2008



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