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NUMERO 10 - 19/05/2010

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 167/2010, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sicurezza pubblica

Udienza Pubblica del 10/03/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: TESAURO

Norme impugnate:
Artt. 2, c. 1°, lett. h), 5, c. 1°, 8, c. 6°, 10, 15, c. 1° e 18, c. 1° e 4°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/04/2009, n. 9.

Oggetto: Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale - Previsione che la Regione promuova lo "sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere" - Lamentata estensione delle competenze della Regione, competente solo nella materia della "polizia locale" e non legittimata a concludere accordi con Stati o enti esteri in materia di politiche di sicurezza;
Volontari per la sicurezza - Previsione che la Regione promuova e sostenga finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo "ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine" - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie;
Ordinamento della polizia locale - Previsione che "nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assuma il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento" - Contrasto con la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie;
Ordinamento della polizia locale - Previsione che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento, secondo i principi organizzativi contenuti nella legge regionale - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie ed invasione della sfera di competenza dei comuni e delle province;
Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale - Previsione che gli agenti, gli ispettori e i commissari della polizia locale sono rispettivamente agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e che il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - Omissione di qualunque riferimento alla normativa statale in materia - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie e contrasto con la legislazione nazionale;
Polizia locale - Armamento e strumenti di autotutela - Previsione che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale e che gli addetti alla polizia locale espletino "muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento" - Lamentata esorbitanza dalle competenze regionali e contrasto con la legislazione nazionale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
Atti decisi: ric. 46/2009



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