Log in or Create account

NUMERO 10 - 19/05/2010

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 178/2010, in tema di norme della Regione Veneto in materia di sanità pubblica

Udienza Pubblica del 28/04/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: SILVESTRI

Norme impugnate:
Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Veneto 31/07/2009, n. 15.

Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario - Istituzione di una apposita "Commissione conciliativa regionale" con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché dalle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate - Ritenuta necessità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale dell'istituto della conciliazione incidente nelle materie dell'ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali, nonché lamentato contrasto con la normativa comunitaria;
Sanità pubblica - Professioni - Norme della Regione Veneto - Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario - Istituzione di una apposita "Commissione conciliativa regionale" con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché dalle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate - Nomina della Commissione demandata alla Giunta regionale, nonché durata di tre anni della stessa - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prescrive che l'attività di mediazione sia svolta da organismi indipendenti e stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione, lamentata creazione di una nuova figura professionale di conciliatore o mediatore, nonché contrasto con la normativa comunitaria;
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario - Istituzione di una apposita "Commissione conciliativa regionale" con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché dalle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate - Accordo che conclude il procedimento di conciliazione definito quale "atto negoziale di diritto privato ai sensi dell'art. 1965 del codice civile" - Lamentata interferenza con la disciplina del contratto di transazione, nonché contrasto con la normativa comunitaria.

Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ric. 87/2009



Execution time: 73 ms - Your address is 3.15.148.70
Software Tour Operator