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NUMERO 16 - 08/09/2010

 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l’anno 2009 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Come è noto, il settore dei servizi pubblici essenziali presenta una particolarità rispetto ad altri che pure possono essere interessati dallo sciopero: solo nel primo, infatti, i soggetti incisi sono, oltre ai protagonisti del conflitto (lavoratori e datori di lavoro), anche gli utenti dei servizi che, al conflitto, sono invece estranei. Anzi, in molti casi, questi ultimi sono gli unici veri danneggiati.
Ecco che l’esercizio del diritto di sciopero – così come garantito ex art. 40 Cost. – se attuato nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, può entrare in rotta di collisione con altri diritti anch’essi di rango costituzionale (ad esempio, il diritto alla salute, alla libera circolazione, all’istruzione etc.).
Ciò vuol dire che la pari dignità costituzionale dei diritti potenzialmente in conflitto rende necessario il ricorso a tecniche di bilanciamento che consentano di realizzare un ragionevole contemperamento tra gli stessi.
Questo è il quadro che va tenuto presente ogni qualvolta si affronta – sotto qualsiasi angolo visuale – il tema dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Quindi anche nel caso, come il presente, in cui si dà uno sguardo alla relazione sull’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, recentemente presentata ed avente ad oggetto il periodo tra il 1 gennaio 2009 e il 30 aprile 2010.
Come si evince dalla “Linee generali” dettate dal Presidente, Prof. Giovanni Pitruzzella, tre sono i criteri cui si è informata l’attività della Commissione nel periodo di riferimento: lo stile partecipativo, fatto della continua ricerca del dialogo con tutti i soggetti coinvolti e soprattutto con le parti sociali; l’intervento preventivo volto sia ad evitare, nei limiti del possibile, scioperi illegittimi e i relativi disagi agli utenti, sia a svolgere una vera e propria funzione pedagogica nella regolamentazione degli scioperi; la predilezione per lo strumento persuasivo, ovvero delibere di orientamento, pareri, indirizzi interpretativi, rispetto a quello precettivo e vincolante...
(segue) 


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Commissione di Garanzia Sciopero - Relazione 2009

 

 



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