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NUMERO 18 - 06/10/2010

 Federalismo e giustizia amministrativa

La nostra Costituzione, unica tra le principali Costituzioni europee, contiene molteplici norme sulla giurisdizione amministrativa.
La Costituzione tedesca, all’art. 19, 4° co., stabilisce, com’è noto, il principio generale che chiunque venga leso “nei suoi diritti dal potere pubblico” possa “adire l’autorità giudiziaria”, senza specificare di quale autorità giudiziaria si tratti. E la norma aggiunge, come una sorta di clausola di chiusura, che laddove “non vi sia una diversa competenza” (cioè la competenza di un’altra autorità giudiziaria, come appunto quella amministrativa) “è competente l’autorità giudiziaria ordinaria”. E al successivo art. 95 stabilisce il principio dell’unità delle giurisdizioni. Analogamente, la Costituzione spagnola, all’art. 106, dispone che “i tribunali controllano il potere regolamentare e la legalità dell’azione amministrativa, come la sottoposizione di essa ai fini che la giustificano”. Anche qui il riferimento è generico e non specifico a un tipo di giurisdizione... (segue)



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