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NUMERO 21 - 17/11/2010

 Come si determina la materia di cui all'art. 117 Cost.

L’articolo 117 della Costituzione ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni secondo il criterio della “materia”.
Il concetto di materia si individua agevolmente attraverso l’elencazione che il legislatore costituente ne fa nello stesso art. 117. Da tale elencazione si evince che si tratta di un concetto ampio, non determinabile a priori, e che deve essere necessariamente e tassativamente previsto. Può trattarsi di beni materiali o immateriali, di rapporti giuridici, di status, di livelli, e così via dicendo. In ogni caso, comunque, si tratta di un oggetto, materiale o immateriale, che è meritevole di tutela e che deve essere disciplinato o dallo Stato o dalle Regioni, secondo il riparto previsto dall’art. 117. In mancanza di previsione da parte di quest’ultimo, tutto rientra nella competenza “residuale” delle Regioni.
Appare, a questo proposito, evidente che non è giuridicamente possibile distinguere, nell’ambito dell’elencazione dell’art. 117 Cost., “materie in senso proprio” e “materie non in senso proprio”, essendo qualsiasi materia una materia in senso proprio. Né è possibile parlare di “materia-valore”, “materia-fine”, “materia-compito”... (segue)



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