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NUMERO 1 - 12/01/2011

 Indicazioni giurisprudenziali per il coordinamento dinamico della finanza pubblica

     La giurisprudenza costituzionale sui temi del coordinamento della finanza pubblica è copiosa e ampiamente dedicata agli aspetti dinamici, tuttavia del “coordinamento dinamico”, del quale oggi si occupano espressamente in questi termini le riforme in atto, non emerge un autonomo rilievo bensì la riconduzione alla indifferenziata attribuzione in Costituzione della competenza legislativa per il coordinamento della finanza pubblica, di cui al comma 3 dell’art. 117.
Se ne ricavano indicazioni sull’ambito materiale, ma soprattutto sui limiti “verticali” di tale competenza concorrente, con caratteri assai consolidati, che suscitano tuttavia delle perplessità. Ben più problematiche si presentano le questioni procedurali. per queste la Corte rileva serie carenze nei parametri di riferimento o appronta soluzioni sui cui percorsi occorre riflettere.
Iniziando dalle indicazioni sull’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, alla esplicita affermazione del carattere funzionale della competenza, che in ciò fonda la propria trasversalità, non corrisponde tuttavia una riflessione volta ad individuare e delimitare le finalità che le sono proprie. Queste non possono trarsi con immediatezza, intrinsecamente, dalla definizione, ma dovrebbero piuttosto attingere dal contesto delle esigenze costituzionali per la finanza pubblica unitariamente considerata – con la centralità dei temi della responsabilità, dell’autosufficienza nell’equilibrio e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: si vedano oggi le finalità individuate nella legge delega n. 42/2009 - e dal concetto stesso di coordinamento... (segue) 
 



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