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NUMERO 2 - 26/01/2011

 La Corte (si) chiarisce: i commissari ad acta non possono esercitare poteri sostitutivi in via normativa (nota a Corte cost., 17 dicembre 2010, n. 361)

La Corte si è pronunciata sulla questione se il Presidente di una Regione nominato commissario ad acta ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost., possa o meno disporre delle competenze legislative del consiglio regionale. La risposta della Corte è chiaramente contraria. Ci si compiace del fatto che i dubbi in proposito esposti a margine di una vicenda analoga del 2008, poi ripropostisi nel 2010 a margine della sent. della Corte n. 2, risultino finalmente risolti dalla pronuncia in esame.
La sentenza è stata resa con riferimento all’atto denominato “legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5” recante “Attuazione dell’Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell’economia attraverso l’attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010”... (segue)
 



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