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NUMERO 3 - 09/02/2011

 Il procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la riforma Gelmini

Il procedimento disciplinare dei docenti universitari è stato disciplinato, per un lungo periodo di tempo, dall’art. 12 della l. 18 marzo 1958, n. 311 (norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) che operava (ed opera) un sostanziale rinvio alle disposizioni degli artt. 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (primo comma) e, in quanto applicabili e non contrastanti con le disposizioni del testo unico sull’istruzione superiore (secondo comma), degli artt. 85, 91, 96, 97 e 98 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); il richiamo alle disposizioni del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 è poi stato ampliato da un’importante decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata previsione di rinvio dell’art. 12, 2° comma della l. 18 marzo 1958 n. 311, <<nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, l'art. 120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che stabilisce l’estinzione del procedimento disciplinare quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto>>... (segue)



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