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NUMERO 3 - 09/02/2011

 Strumenti derivati e responsabilità erariale. Il rapporto tra le regole proprie del giudizio di responsabilità amministrativa e le peculiarità di funzionamento dei prodotti derivati

Da molti mesi ormai si assiste ad un vivo dibattito sulla natura e sulla funzione dei prodotti finanziari derivati e, in particolar modo, sulle modalità di utilizzo di tali strumenti da parte degli enti locali.
Il crescente livello di attenzione che più parti – mondo istituzionale, organi di stampa e la stessa opinione pubblica – riservano a tale fenomeno è dovuto principalmente all’emergere di pesanti squilibri e passività nei bilanci degli enti locali.
A tal proposito, occorre porre in evidenza fin da subito che gli effetti negativi sui quali oggi si discute non rappresentano altro che la conseguenza di comportamenti tenuti nel recente passato, di cui non erano state adeguatamente comprese e valutate tutte le possibili implicazioni negative, né da parte dei pubblici amministratori, né dal medesimo legislatore.
L’assenza di regole precise, infatti, ha fatto sì che l’uso di siffatti strumenti si diffondesse gradualmente anche presso gli enti locali, sia al fine di acquisire liquidità attraverso la riscossione del cd. “upfront” (ovvero l’anticipazione sui futuri oneri del contratto versata dalla controparte bancaria all’ente al momento della stipula), sia – ciò che più spaventa – al fine di speculare sull’andamento delle variabili di mercato.
E l’uso distorto – ovvero rivolto a finalità estranee alle esigenze di copertura dei rischi e incentivato da condizioni iniziali apparentemente favorevoli – ha riguardato anche enti di piccole dimensioni, sprovvisti di strutture e professionalità idonee a valutare adeguatamente l’impatto di simili operazioni sulle finanze dell’ente, aprendo così la strada a forti esposizioni di bilancio ed al conseguente dispendio di risorse pubbliche... (segue)



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