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NUMERO 4 - 23/02/2011

 Elettorato passivo: quali limiti? Ricostruzione e critica di un diritto in evoluzione (a proposito della sentenza della Corte costituzionale n. 283/2010)

Il diritto di elettorato, inteso sia in senso attivo che passivo, rappresenta uno dei diritti fondamentali dell’individuo ed, in quantotale, qualsiasi sua restrizione è tenuta a rispettare dei rigidi canoni, affinché essa si possa ritenere legittima e “ragionevole”. Tale principio emerge in maniera evidente dall’esame della sentenza in commento, la quale offre innumerevoli spunti per esaminare gli istituti dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità, con particolare attenzione alla ratio sottesa agli stessi ed alla misura in cui possa dirsi legittima la limitazione del diritto di elettorato.  Nel giudizio conclusosi con la sent. 283/2010 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera r) della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui la norma in questione commina “l’ineleggibilità nei confronti del legale rappresentante e dei direttori della struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattengano rapporti contrattuali con l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta, anziché stabilire una causa di incompatibilità”. Tale è il quesito che il giudice a quo, nel caso di specie la Corte di Cassazione, ha sollevato innanzi alla Corte Costituzione.
 
 



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