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NUMERO 5 - 09/03/2011

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/2010, in tema di norme della Regione Puglia in materia di pubblico impiego

Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, 2° e 4°, 13, 15, 16, c. 1°, 2° e 3°, 17, 18, 19, c. 1°, 6° e 8°, 20, 21, c. 1°, 4°, 5° e 6°, 22, c. 1°, 24, c. 1° e 3°, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25/02/2010, n. 4.

Oggetto: Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio; Inquadramento di personale dirigente medico in servizio in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Obbligo per gli enti del Servizio sanitario regionale di verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego di tale personale in una disciplina diversa - Omessa previsione che tale verifica costituisca condizione prodromica al successivo accesso all'inquadramento; Sufficienza al fine della stabilizzazione della mera iscrizione alla scuola di specializzazione - Contrasto con la disciplina concorsuale statale che prevede il possesso del titolo di specializzazione; Personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia - Conferma a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario della Regione Puglia, previa presentazione entro sessanta giorni di apposita domanda di mobilità - Lamentato utilizzo dell'istituto della mobilità per realizzare la stabilizzazione di personale, in contrasto con la normativa contrattuale sulla mobilità e con la normativa statale sulla immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, nonché in assenza di intesa tra Regione e Università; Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio - Lamentata assenza di idonee garanzie circa il rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa per il personale; Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliero universitarie (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici - Previsione di concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a tempo determinato e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni - Obbligo di riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte - Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi - Lamentata obliterazione dell'atto aziendale e/o dei protocolli d'intesa tra Regione ed Università o di una forma di intesa con il Rettore; Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica - Applicazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 38, della legge n. 40/2007; Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Medici titolari di incarichi a tempo determinato, operanti nel servizio di emergenza-urgenza e in possesso di determinati requisiti - Possibilità di presentare domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato - Lamentata stabilizzazione in deroga ai principi e alle normative di settore; Disposizioni in materia di dotazioni organiche degli enti del Servizio sanitario regionale e assunzioni - Contrasto con il principio fondamentale statale della riduzione delle spese per il personale; Stabilizzazione di personale dirigente - Ampliamento del novero dei destinatari della vigente normativa regionale; Concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri - Riserva di posti - Omessa indicazione della misura percentuale nonché indeterminatezza dell'area di applicazione della riserva; Inquadramento del personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010 - Lamentata insufficienza, a coprire l'inquadramento, delle risorse di cui all'art. 6 del DPCM 1 aprile 2008 stanziate per il regime di convenzione; Equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740/1970 ai medici titolari di incarico definitivo - Assoggettamento del personale medesimo alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale - Contrasto con la normativa contrattuale di cui al DPCM 1 aprile 2008, nonché oneri non coperti dalle risorse di cui al medesimo DPCM; Istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del Servizio sanitario della regione - Competenza della Giunta regionale a determinare le modalità di aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri per la verifica dei requisiti - Contrasto con la normativa statale che prevede la nomina del direttore generale delle AOU d'intesa con il rettore; Trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, determinante modifica della disciplina regionale attuativa dei DPCM 319/2001 e 502/1999 - Omesso riferimento al tetto massimo previsto dalla disciplina statale; Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Inquadramento all'interno di società, aziende o organismi variamente denominati della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative - Contrasto con i principi della legislazione nazionale, che impongono il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche per le società pubbliche affidatarie di servizi, e il contenimento della spesa per il personale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità - manifesta inammissibilità - cessata materia del contendere
Atti decisi: ric. 77/2010



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