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NUMERO 13 - 29/06/2011

 I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

Ai sensi del secondo comma dell’art. 134 Cost. alla Corte costituzionale spetta giudicare sia “sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato” sia “su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni”.  Con riferimento in particolare al primo dei conflitti menzionati dalla Costituzione (cd. interorganici), quelli che sorgono cioè tra i poteri dello Stato, la scarna previsione costituzionale ha condotto la dottrina a parlare di una competenza appena abbozzata nell’art. 134 Cost. e tale da consegnare di fatto al legislatore futuro una norma in bianco che risulta, inoltre, “malamente e incompiutamente svolta” anche nella successiva legge cost. n. 87 del 1953 (Crisafulli, 1984, p.411).  Le ragioni della indeterminatezza e genericità che caratterizzano il testo costituzionale (Malfatti – Panizza – Romboli, 2003, p. 194) in relazione ai conflitti possono essere ricondotte all’idea, presente in molti dei Costituenti, che la giustizia costituzionale dovesse esprimersi esclusivamente nelle forme del controllo sulle leggi e non anche nella forma del giudizio per conflitto. La dottrina dell’epoca non mancò, d’altro canto, di accogliere la previsione di cui al secondo comma dell’art. 134 Cost. con un certo scetticismo, ritenendo in effetti che i poteri dello Stato avrebbero preferito risolvere politicamente le eventuali divergenze, piuttosto che sottoporre il conflitto al giudizio della Corte, riconoscendole così in qualche modo una sorta di superiorità istituzionale (Guzzetta - Marini, 2006, p. 558).... (segue)



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