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NUMERO 15 - 27/07/2011

 Chiamata in sussidiarietà con intesa e rinuncia con decreto-legge. Nota a Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 79.

All’indomani della riforma del Titolo V la Corte costituzionale si è trovata ben presto a dover fare i conti con le lacune della l. cost. 3/2001, dal giudice costituzionale colmate per via giurisprudenziale. Ruolo centrale in questo processo di definizione dei rapporti Stato-Regioni lo ha avuto senz’altro la sentenza n. 303 del 2003, che ha elevato il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost. a «fattore di flessibilità dell’ordine di competenze» atto a incidere, in virtù del principio di legalità, anche sul riparto di competenze legislative ex art. 117 Cost. Sino ad oggi, peraltro, nelle occasioni in cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulle dinamiche della c.d. chiamata in sussidiarietà lo ha fatto in riferimento ad attrazioni di competenze da parte dello Stato, indicando nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, oltre che nel necessario raggiungimento di intese con la Regione interessata, i presupposti per l’esercizio, da parte del legislatore statale, di funzioni amministrative e legislative che secondo la lettera del testo costituzionale sono in capo agli enti locali o regionali... (segue)

 



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