Log in or Create account

NUMERO 16 - 24/08/2011

 Il contributo di solidarietà: profili di illegittimità e possibili correttivi

L’articolo 2, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 portante «ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» introduce, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, un prelievo straordinario sui redditi più elevati. Il prelievo è denominato «contributo di solidarietà» e viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile Irpef. Si prevede, altresì, che per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Il decreto istitutivo giustifica espressamente il contributo con la necessità di far fronte alla «eccezionalità della situazione economica internazionale» e di tener conto «delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea». Viene associato, pertanto, all’esigenza di ripristinare l’equilibrio dei conti pubblici dello Stato, gravemente compromesso per effetto della crisi economico-finanziaria globale. Il contributo è posto a carico dei titolari di redditi più elevati e, nell’intento di “chiedere di più a chi ha di più”, è vagamente ispirato a criteri di progressività. In questa ottica, sono soggetti ad un prelievo del 5% i titolari di redditi superiori a novantamila euro, che sale al 10% sui redditi superiori a centocinquantamila euro, mentre i contribuenti che restano sotto la soglia dei novantamila euro di reddito non sono tenuti ad alcun versamento. (segue)



Execution time: 40 ms - Your address is 3.15.148.52
Software Tour Operator