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NUMERO 17 - 07/09/2011

 Il giudizio sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo

Il primo articolo della Costituzione repubblicana del 1947, volto a delineare i caratteri essenziali dell’ordinamento costituzionale, si apre con la nota formula secondo cui l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Se la qualificazione della forma repubblicana assume una valenza puramente ricognitiva, essendo ancorata alla volontà popolare espressa attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l’affermazione della democraticità dell’ordinamento ha invece un significato differente e tendente a definire i principi fondamentali dello stesso: in tal senso, l’art. 1 non allude tanto alla natura elettiva e rappresentativa del Capo dello Stato, e quindi alla forma di governo, quanto alla democraticità dell’ordinamento quale elemento essenziale della forma di Stato. La Repubblica italiana, in altri termini, è democratica oppure non è; in quanto tale, essa presuppone da un lato il principio della sovranità popolare, espressamente sancito nel secondo comma del medesimo articolo, dall’altro la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali... (segue)



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