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NUMERO 18 - 21/09/2011

 Gli 'esclusi' dai conflitti tra poteri dello Stato

L’art. 37 della l. 87/1953, che disciplina i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, contiene, come noto, una descrizione assai generica di cosa si debba intendere per “potere dello Stato". Al comma 1 vi si legge infatti che:
“Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”.
Tale laconicità della disciplina dei conflitti è stata, non a caso, definita “provvidenziale”: essa è infatti con tutta probabilità frutto della consapevolezza - da parte del legislatore ordinario, ma altresì di quello costituzionale, che genericamente cita all’art. 134 Cost. la nozione di “potere dello Stato” senza esplicitarne le caratteristiche – che tanto sotto un profilo soggettivo quanto sotto il versante oggettivo la materia dei conflitti tra poteri è in continua... (segue)
 



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