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FOCUS - Osservatorio sui simboli politici

 Tribunale, Roma, Ordinanza del 10/11/1999, in tema di continuità di associazioni non riconosciute, nonché di titolarità e uso di segni identificativi e distintivi (Ppi e Cdu c. Dc-Piccoli, g.i. Scaramuzzi)

L'inquadramento dei partiti politici nella categoria delle associazioni non riconosciute di diritto privato comporta che, per stabilire se due associazioni siano il medesimo soggetto giuridico in passato denominato in altro modo, il giudice non possa dare rilievo ad argomentazioni di natura storica, ideologica e politica, le quali, invece, nel caso di soluzione affermativa dell'indicato problema, assumeranno rilevanza come elementi caratterizzanti l'identità personale delle predette associazioni.
Quand'anche dovesse ritenersi la nullità della delibera che ha deciso il cambio di nome di un'associazione politica (per mancata approvazione dell'organo competente per statuto), ciò non consentirebbe di affermare che si è in presenza di due distinte associazioni non riconosciute, ma solo che il soggetto politico ha conservato il vecchio nome anche oltre la data della delibera, senza mutarlo nella nuova denominazione.
Qualora l'associazione attrice abbia provato di avere con continuità adottato un segno grafico come proprio simbolo a partire da una data che precede la costituzione dell'associazione convenuta, si deve concludere che quest'ultima nel costituirsi, non poteva, pena la lesione del diritto al nome della parte istante, adottare come simbolo un segno molto somigliante al primo, a nulla valendo modeste differenze cromatiche e testuali (nello specifico, la presenza in entrambi i simboli della croce di colore rosso e dello scudo, comunica anche a chi, grazie ad un attento esame, abbia rilevato le differenze tra i due simboli, l'impressione che questi ultimi appartengano entrambi al medesimo partito).



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