Costituendo il nome ed il simbolo patrimonio dell’associazione ed essendo essi fissati dallo statuto, la loro modificazione non può che avvenire che per deliberazione dell’assemblea dell’associazione (id est il congresso), ai sensi degli art. 16 e 21 c.c.
Se non è provato che un'associazione politica è erede in senso formale e sostanziale di un partito per difetto di deliberazione dell’organo che aveva poteri dispositivi, detto partito non si è estinto e l'associazione non può disporre del suo patrimonio, sia pure limitatamente al nome ed al simbolo.