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NUMERO 23 - 30/11/2011

 Le 'zone a burocrazia zero' tra principio di sussidiarietà, motivazione della legge e livelli essenziali delle prestazioni. Traendo spunto dalla sent. n. 232 del 2011

Secondo i giudici di Palazzo della Consulta la norma che introduce nell’ordinamento e disciplina le "zone a burocrazia zero" è costituzionalmente illegittima. Si tratta dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il testo di questa disposizione così recitava: «1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero. 2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio... (segue)



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