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NUMERO 3 - 08/02/2012

 Un'inammissibilità 'annunciata'. Commento a prima lettura di Corte cost., sent. n. 13/2012

Con la sent. n. 13 del 2012 la Corte costituzionale ha deciso i giudizi di ammissibilità sulle due richieste di referendum abrogativo aventi per oggetto (rispettivamente in toto e pro parte) la disciplina delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica recata dalla legge n. 270 del 2005. La sentenza ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum, ponendosi in linea di continuità con la pregressa giurisprudenza costituzionale, specie sul punto della impossibilità di ammettere la reviviscenza di norme a seguito di abrogazione referendaria. La Corte ritiene, dunque, non fondata la tesi sulla quale facevano leva i promotori della richiesta referendaria: una volta abrogata la legislazione elettorale vigente, in toto o nelle parti che ordinano la sostituzione delle disposizioni contenute nella precedente legge elettorale, non può che aversi il ritorno testuale alla formulazione anteriore alla legge n. 270 del 2005 (reviviscenza o «riespansione» dei contenuti della precedente legislazione elettorale).
 Così non è stato, non è, né poteva essere, almeno alla luce delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, puntualmente richiamate nella decisione in commento... (segue)



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