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NUMERO 3 - 08/02/2012

 A.P. n. 4/2011, Sentenza TAR Lazio N. 197/2012, art. 35 Decreto Monti: quali prospettive?

Con una recente sentenza (n. 197/2012) che ha inaugurato il nuovo anno il TAR Lazio, Sezione Prima Ter, si discosta dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011 affermando che in una controversia riguardante un appalto di servizi con due concorrenti, pur in presenza di un ricorso incidentale escludente, il giudice ha il dovere di esaminare anche la domanda del ricorso principale. Ciò in virtù del principio di parità delle parti e della rilevanza, comunque, dell’interesse strumentale, di cui è portatore il ricorrente principale alla rinnovazione della gara. «E’ vero -si legge nella sentenza del TAR Lazio- quanto affermato dall’A.P. n. 4/2011 circa il fatto che “la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva”. Ma, tale conclusione non può riguardare il caso in cui, oltre ad avere interesse agli “esiti della procedura selettiva”, il ricorrente principale abbia l’ulteriore interesse alla rinnovazione della gara». La tesi svolta nella sentenza è quindi incentrata essenzialmente sulla persistenza di un interesse alla decisione di merito, interesse che non verrebbe mai meno sul piano processuale per effetto del ricorso incidentale escludente. Nell’occasione viene innanzitutto in rilievo la peculiare disciplina codicistica, che riconosce al giudice di primo grado la potestà di decidere una controversia discostandosi dal principio di diritto enunciato nella medesima fattispecie dall’Adunanza Plenaria, nel mentre la Sezione del Consiglio di Stato in grado di appello, se non lo condivide, deve rimettere all’A.P. la decisione del ricorso... (segue)



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