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NUMERO 5 - 07/03/2012

 Regime e indipendenza di consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria

Il presente lavoro si propone di analizzare la disciplina della consulenza finanziaria, anche in relazione al contesto comunitario, con particolare riguardo alla configurazione, all’efficacia, ai pregi e alle criticità di alcune modalità attuative dell’elemento dell’indipendenza scelte dal Legislatore nazionale. Gli art. 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il Testo unico della finanza istituiscono e disciplinano le figure professionali, rispettivamente, dei “Consulenti finanziari” e delle “Società di consulenza finanziaria”. Dette disposizioni si collocano in un più ampio quadro di riforma della disciplina del settore finanziario che muove dai rilevanti mutamenti che, a livello comunitario, sono intervenuti nel regime della «consulenza in materia di investimenti», definita quale “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. Tale attività, prima liberalizzata dalla direttiva 93/22/CE in quanto collocata tra i “Servizi accessori” e dunque non soggetti ad autorizzazione, è stata successivamente inclusa tra i veri e propri “Servizi di investimento” dalla direttiva 2004/39/CE, c.d. MiFID, avendo il Legislatore comunitario riconosciuto l’opportunità di assoggettare detta attività al più rigoroso regime dei servizi di investimento anche in ragione e in considerazione “della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate”... (segue)



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