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NUMERO 5 - 07/03/2012

 La Corte costituzionale: giudice delle libertà o dei conflitti?

La lettura di relazioni così ricche ed elaborate mi sollecita ad alcune riflessioni, che ruotano intorno al tema del rapporto tra giustizia costituzionale e protezione dei diritti fondamentali. Ciò perché ho l’impressione che, nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, l’equilibrio tra Verfassungsgerichtsbarkeit e Staatsgerichtsbarkeit, che è sembrato a lungo caratterizzare la fisionomia della nostra Corte costituzionale, si sia incrinato, e che la giurisdizione sui conflitti abbia decisamente prevaricato sulla giurisdizione sui diritti. Non soltanto il confronto con la Corte di giustizia dell’Ue e ovviamente con la Corte di Strasburgo, ma anche quello con altre corti costituzionali europee induce alla conclusione che la Corte italiana è sempre meno giudice sui diritti e che la sua giurisprudenza in tema di diritti fondamentali occupa uno spazio più marginale che in passato. Vi sono, va rilevato, eccezioni significative in questo scenario, le quali si concentrano prevalentemente sul terreno delle garanzie della giurisdizione e del processo e investono poi in modo abbastanza sporadico alcuni campi, come quello della disciplina dell’immigrazione o di alcuni diritti sociali. Se si pone lo sguardo sulla coeva giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht , è invece agevole riscontrare che ai Grundrechte sono ancora dedicate molte decisioni, e che la giurisprudenza di esso è intervenuta in modo incisivo, e con pronunce assai innovative, in svariati campi, dal diritto di riunione ai limiti del diritto di cronaca, dallo status del partito politico alla ricchissima giurisprudenza sulla Menschenwürde, la quale sembra spaziare dai profili più tradizionali a quelli, più inediti nel contesto tedesco, del rapporto tra dignità e diritti sociali. Aggiungo che il poderoso armamentario argomentativo della Güterabwägung, elaborato dal Bundesverfassungsgericht a partire dalla fine degli anni Cinquanta, continua a sorreggere una giurisprudenza molto attenta alla collocazione complessiva dei Grundrechte nella Wertordnung della Legge fondamentale, ed a fornire al Tribunale un piedistallo molto alto per misurarsi con le sfide della protezione multilivello dei diritti e con quella della giurisprudenza delle Corti europee, come ha dimostrato, tra l’altro, la controversia con la Corte europea dei diritti dell’uomo sul noto caso Caroline von Hannover. Certo, non va trascurato che il raggio di azione della giurisprudenza della Corte italiana in tema di diritti fondamentali risulta ridimensionato dalla mancata previsione del ricorso diretto, e che il robusto impianto kelseniano che sorregge il nostro sistema accentrato di giustizia costituzionale ha comportato l’accentuazione del carattere oggettivo del controllo di costituzionalità, inteso come preordinato in primo luogo a ripristinare un ordine costituzionale violato, e dal quale deriverebbe solo in modo indiretto la tutela di situazioni soggettive... (segue)



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