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NUMERO 9 - 02/05/2012

 Fecondazione eterologa e corte europea CEDU: quali effetti vincolanti nel contrasto di interpretazione tra due decisioni ed altri profili processuali di costituzionalità

L’ambito del mio intervento discende dalla personale interpretazione della finalità di questo incontro presso l'Università Europea di Roma, cioè quella di dare una testimonianza e documentazione più ampia possibile dello stato della dottrina giuridica costituzionale sulla fecondazione eterologa, con particolare attenzione ai problemi in ordine alle norme contenute nella legge vigente in Italia (art. 4, in relazione agli artt. 5 ed 8, legge 19 febbraio 2004, n. 40), soprattutto alla luce delle due sentenze della Corte europea del 2010 – 2011, che si sono succedute dalla Sezione I alla Grande Chambre con una visione nettamente opposta. Il mio approccio iniziale al tema riguarda problemi esclusivamente processuali: il rapporto tra il giudicato della Corte Europea (C.E.D.U.) del 1 aprile 2010 (Sezione prima) e quello, nello stesso procedimento, del 3 novembre 2011 (Grande Chambre), cioè tra una decisione di primo grado rispetto al giudicato del secondo grado, che rinnovando il giudizio risolve la questione sottoposta in modo completamente diverso, ribaltandola. Occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che si è di fronte a due decisioni nello stesso procedimento o meglio a dei successivi gradi dello stesso giudizio, nel quale la decisione della Grande Chambre 3 novembre 2011 si è sovrapposta completamente, ribaltando il precedente giudizio, espresso dalla Sezione I il 1° aprile 2010, sostituendone tutti gli effetti e negando la sussistenza di violazione della C.E.D.U. da parte della legge austriaca denunciata. Correttamente non si può parlare di due giudicati non convergenti, come espressione di due filoni giurisprudenziali ed indirizzi diversi della Corte, di modo che dall’esterno ed in un altro giudizio si possa ancora invocare la autorità e gli effetti del primo indirizzo, come determinazione di principi esistenti e interpretazione sovraordinata rispetto ad altri procedimenti giustiziali nell’ordinamento interno degli Stati europei. Ormai esiste un solo ed unico giudicato, che possa produrre effetti e vincoli per gli altri giudici (nazionali di qualsiasi livello) ed è quello della Grande Chambre. La prima pronuncia del 2010, infatti, resta sostituita interamente dalla seconda decisione della Grande Chambre e non può essere più invocata e valere come base di un contrasto costituzionale, in quanto interposto riempimento del contenuto del vincolo nascente dall’art. 117 Cost., rispetto ad una norma interna di uno Stato aderente alla C.E.D.U... (segue).



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