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di Silvio Troilo
Il diritto allo studio fra Stato e Regioni
L'espressione «diritto allo studio», comunemente utilizzata, non è codificata nella Costituzione, ma trova comunque fondamento nell’art. 34 di essa, il quale — dopo aver dichiarato che «la scuola è aperta a tutti» (co. 1°) e che «l’istruzione inferiore … è obbligatoria e gratuita» (co. 2°) — proclama il «diritto» dei «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, … di raggiungere i gradi più alti degli studi» (co. 3°) e impegna la Repubblica a renderlo effettivo con provvidenze di vario tipo, attribuite per concorso (co. 4°). Il diritto allo studio è un diritto sociale e, in quanto tale, è strettamente connesso ai principi di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., e di eguaglianza, formale e sostanziale, di cui all’art. 3 Cost. Esso si correla altresì al principio di cui all’art. 9 Cost. ― che impegna la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica — nonché al dovere dei genitori di educare ed istruire i figli (art. 30, co. 1°, Cost.) ed a quello della Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi (art. 33, co. 2°, Cost.). Tale garanzia costituisce un risvolto del più ampio diritto-dovere all’istruzione, sancito dagli artt. 33 e 34 della nostra Carta fondamentale, sia pure con formule apparentemente meno pregnanti rispetto a quelle utilizzate da altre costituzioni europee e dai principali documenti internazionali. Attualmente il diritto all’istruzione e quello allo studio sono contemplati anche dall’Unione europea, sotto forma di vera e propria garanzia soggettiva sancita dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. (ora dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati), secondo cui «ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua» ed ha «facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria». Inoltre, il Trattato sul funzionamento dell’U.E. (già Trattato sulla Comunità europea) prevede che «l’Unione contribuisc[a] allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione» (art. 165, ex art. 149 TCE); e analogamente dispone il successivo art. 166 in materia di formazione professionale... (segue)
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