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NUMERO 12 - 13/06/2012

 Il rapporto tra entità federate belghe ed ordinamento euro unitario alla luce delle tensioni tra rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri ed esigenze del mercato comune

Il tema del federalismo, e le varie declinazioni del rapporto tra unità e pluralismo che ne conseguono, hanno occupato in questi ultimi anni, non solo in Italia, il dibattito nazionale. Le riflessioni che si vogliono proporre qui di seguito hanno ad oggetto una di queste sfaccettature, che non trova normalmente grande spazio nelle riflessioni extra-dottrinali: il rapporto tra autonomie territoriali ed Unione europea. La rilevanza di tale prospettiva emerge con evidenza se si pensa che la realtà sociale, economica e politica contemporanea, nella sua complessità multidimensionale e multiculturale, ha imposto la necessità di ri-pensare le strutture costituzionali finalizzate al bilanciamento di unità e pluralismo istituzionale, non solo all'interno di uno stesso ordinamento ma pure nel rapporto tra ordinamenti giuridici diversi. La progressiva «de-territorializzazione» degli interessi sottesi alle competenze giuridiche di cui ciascun ente è titolare, la tutela multilivello dei diritti ed il processo di edificazione di un ordinamento peculiare qual è quello eurounitario hanno, infatti, evidenziato come la consistenza meramente interna delle competenze implichi lo svuotamento sostanziale dei poteri connessi all'autonomia. La rilevanza sostanziale che caratterizza l'intreccio di tali relazioni è stata a lungo sottovalutata sulla base dell'idea che la pluralità istituzionale interna, anche quando riconosciuta e tutelata a livello costituzionale, doveva necessariamente essere incanalata nella proiezione unitaria dell’ordinamento nazionale sul piano europeo, in ossequio all’impronta internazionalistica che caratterizzava l’organizzazione della Comunità europea alle sue origini. In realtà, come è stato evidenziato, il diritto comunitario non si è mai preoccupato di individuare a priori una definizione di Stato. Per tale motivo il concetto è stato, quindi, costruito a posteriori dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che, a partire dalla nozione internazionalista, l’ha plasmato alla luce delle peculiari esigenze che scaturivano dall’originalità della nuova Comunità di diritto. In particolar modo, la necessità di garantire l’applicazione più larga e diffusa possibile dei principi del primato e dell’efficacia diretta del diritto europeo... (segue)



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