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NUMERO 14 - 11/07/2012

 La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio

Con legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 è stato introdotto nella Costituzione italiana il “principio del pareggio di bilancio”. La legge in questione, essendo stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata dei due terzi, non è sottoponibile a referendum (art. 138, comma 3, Cost.). Per tale via il nostro Paese ha dato seguito all’impegno assunto in virtù dell’adesione, in data 2 marzo 2012, al “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria”, meglio noto come “Fiscal Compact”, il cui art. 3 vincola gli Stati contraenti al pareggio (ovvero all’avanzo) di bilancio (par. 1), da recepirsi “nel diritto nazionale … tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio” (par. 2). In linea con quanto già prefigurato dal Patto Europlus del 24 e 25 marzo 2011, il Trattato Fiscal Compact ha sancito per i Paesi aderenti il vincolo – canonizzato in una fonte di diritto internazionale (pattizio), peraltro concepito quale destinato a intendersi ed applicarsi come inserito a pieno titolo nel diritto comunitario - alla costituzionalizzazione della fondamentale regola del pareggio di bilancio. Principio che i contraenti si sono impegnati a trasporre negli ordinamenti nazionali mediante fonti normative dotate di “resistenza passiva qualificata”, di rango costituzionale o comunque provvista di forza equivalente in relazione al fine di garantirne l’effettiva vincolatività sia per il Governo chiamato alla predisposizione e gestione del bilancio, sia per il Legislatore chiamato alla sua approvazione (nonché all’approvazione delle leggi che prefigurano le entrate e le spese), in modo permanente e intangibile ad opera delle diverse maggioranze di volta in volta al potere, nonché nei riguardi di qualsivoglia comparto pubblico non statale, quand’anche dotato di pregnanti garanzie di autonomia, comprese le autonomie territoriali... (segue)



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