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NUMERO 14 - 11/07/2012

 Una nuova legge speciale per Venezia

Venezia e la sua laguna rappresentano una realtà unica dal punto di vista ambientale che necessita pertanto di interventi specifici volti alla sua salvaguardia. Il primo corpus legislativo speciale per la salvaguardia della laguna veneziana fu originato con i regolamenti lagunari della Serenissima, evolvendosi poi nel Regolamento austriaco del 1848. Interventi mirati alla soluzione delle specifiche problematiche della laguna furono adottate anche dallo Stato unitario, fino alla legge n. 366 del 1963, ultimo aggiornamento delle norme generali sulla tutela della laguna di Venezia. Il 4 novembre 1966 la città di Venezia fu sommersa da un’alluvione senza precedenti; in conseguenza di questo evento lo Stato ritenne di dover definire una legislazione specifica che andasse a risolvere le problematiche di questa particolare realtà ed emanò la prima legge speciale per Venezia. La legge 16 aprile 1973, n. 171, intitolata “Interventi per la salvaguardia di Venezia”, andava a definire i tre obiettivi ritenuti cruciali per la salvaguardia di Venezia, ossia la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica e a disporre che il perseguimento degli stessi dovesse essere spettare rispettivamente allo Stato, alla Regione e agli Enti locali. La legge veniva attuata attraverso successivi provvedimenti di competenza dei singoli soggetti, ma la frammentazione degli stessi e delle loro competenze rallentò la capacità d’intervento e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi posti. Successivamente venne approvata una seconda legge speciale per Venezia, la legge 20 novembre 1984, n. 798, che andava ad ampliare la portata di quanto definito in precedenza. Per far fronte alla frammentazione e alla sovrapposizione di competenze tra Enti si prevedeva l’istituzione di un Comitato, detto “Comitatone”, composto dai rappresentanti dei vari Enti coinvolti, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge. Si andava a definire inoltre il progetto MOSE, con cui si sarebbe provveduto alla salvaguardia fisica di Venezia. Con l’approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 139, entrava in vigore la terza legge speciale per Venezia. Il testo di legge ribadiva la necessità di ulteriori interventi di coordinamento e d’integrazione tra gli Enti coinvolti, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma; la legge stabiliva inoltre che gli interventi in materia di disinquinamento e risanamento ambientale di competenza della Regione Veneto fossero eseguiti considerando tutti i Comuni del bacino scolante in laguna (108 Comuni appartenenti a 4 Province) e non solamente quelli della gronda lagunare... (segue)



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