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di Stefano Bellotta
Il sistema elettorale nelle nuove province, enti di secondo livello. Prime riflessioni sul disegno di legge in materia.
L’art. 23 del d.l. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 (di seguito anche solo “decreto Salva Italia” o “decreto Monti”), rubricato come “Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province”, ai commi da 14 a 20 si occupa in particolare della nuova disciplina delle province, regolamentandone sia l’attribuzione delle funzioni che i profili riguardanti gli organi di governo. In attuazione del precitato decreto, il Governo ha predisposto apposito schema di disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia. Diverse sono state le versioni dello schema di ddl circolate sul web, l’ultima delle quali, approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 2012, successivamente riapprovato dallo stesso Governo dopo aver acquisito i pareri della Conferenza delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi nella riunione della Conferenza Unificata del 4 aprile scorso. Le misure contenute nel predetto decreto legge n. 201/2011 mutano profondamente il pregresso assetto istituzionale delle Province. In particolare, il precitato art. 23 contiene una nuova disciplina della forma di governo e delle modalità di elezione dei relativi organi dell’ente Provincia: sono organi del governo della Provincia solamente il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia che durano in carica cinque anni; non è dunque più prevista la giunta provinciale (comma 15). Il Consiglio provinciale è composto da un massimo di dieci componenti “eletti” non più dalla popolazione residente nella Provincia ma “dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio” della stessa, con modalità stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012 (comma 16). Il consiglio provinciale di secondo grado così formato, secondo una prima stesura del ddl, avrebbe dovuto provvedere ad eleggere al suo interno (“tra i suoi componenti”) il Presidente della Provincia secondo le modalità stabilite dalla legge statale summenzionata (comma 17). Lo schema approvato dal Governo , invece, ha previsto che “Con la lista dei candidati al consiglio provinciale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia.” e che “Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, …” (segue)
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