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di Carlo Sabetta
La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità
A mezzo di distinti ricorsi, alcune Regioni hanno sollevato in via principale questioni di legittimità costituzionale inerenti disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del medesimo anno. Le censure espresse, in larga parte coincidenti, sono riunite per essere definite tramite unica pronuncia. Successivamente all’instaurazione del giudizio, sono tuttavia intervenute numerose modifiche al testo originario, tali da circoscrivere maggiormente il perimetro di azione degli enti locali in merito alla possibilità di ricorrere agli affidamenti diretti. Il contenuto prescrittivo delle disposizioni introdotte ha indotto la Consulta ha ritenere che, in forza del principio di una effettiva tutela giurisdizionale, le censure originariamente formulate dovessero operare nei riguardi del contenuto dell’art. 4, così come novellato dagli interventi legislativi successivi.Preliminarmente occorre osservare come la Corte abbia ritenuto inammissibile per carenza di adeguata motivazione, una censura della Regione Puglia riguardante una pretesa violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, per contrasto con gli art. 14 e 106 del TFUE e con l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dichiarato l’assorbimento di altri eventuali profili di violazione della Costituzionein virtù dell’accoglimento della censura inerente il contrasto della norma impugnata con l’art. 75 Cost. L’Avvocatura generale dello Stato invece, oltre a sostenere come non siano mai stati precisati i limiti inerenti la preclusione della non riproponibilità di una disciplina abrogata, si è limitata a chiedere il rigetto per infondatezza delle censure sollevate in ordine alla violazione del riparto di competenze, in quanto sostanzialmente riproducibili questioni sulle quali la Corte si era già soffermata proprio nel giudizio di legittimità costituzionale instauratosi a seguito dell’adozione dell’art. 23 bis... (segue)
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