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di Valentina Fiorillo
Una battuta d’arresto da Strasburgo per i diritti fondamentali degli insegnanti di religione con l’aggiunta di una vena di ipocrisia: la sentenza Fernández Martinez contro Spagna
La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso di un sacerdote spagnolo sposato e padre di famiglia, il quale era stato allontanato dall'insegnamento nella scuola pubblica, dopo che un articolo di giornale aveva rivelato la sua condizione nonché l'appartenenza al Movimento per il celibato opzionale (MOCEOP). La Corte si è espressa a favore della Spagna, affermando che la scelta del vescovo di revocare l'insegnamento rientra pienamente nell’autonomia delle organizzazioni religiose, e, in quanto tale, lo Stato, nel rispetto della libertà religiosa e del principio di neutralità non ha fatto altro che prendere atto della situazione. (Fernández Martinez contro Spagna, 56030/07, 15 maggio 2012). Una lettura frettolosa della sentenza rischia di confortare l'idea di una decisione giusta perché ovvia e quasi inevitabile. Potrebbe rientrare nel senso comune l'idea che un sacerdote, il quale non solo decide di sposarsi ma che partecipa a manifestazioni pubbliche del movimento per il celibato opzionale e viene fotografato con tutta la famiglia sulle pagine di un giornale debba essere privato dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, dal momento che mette in atto una serie di comportamenti contrari alla dottrina cattolica. Sorge quasi istintiva nell'osservatore la considerazione per cui Fernández avrebbe giustamente pagato per la sua eccessiva esposizione mediatica e per la “leggerezza” con cui ha gestito la propria vicenda personale. Tuttavia la ricostruzione dell’intera vicenda e una maggiore considerazione dei dettagli – che tali non si riveleranno – pongono in evidenza una serie di dubbi e zone d'ombra nel ragionamento dei giudici di Strasburgo, così come del Tribunale costituzionale spagnolo che nel 2007 aveva respinto il ricorso di amparo del sacerdote. La questione giuridica al centro della sentenza CEDU è se lo Stato sia tenuto o meno a far prevalere il diritto del singolo alla propria vita privata e familiare, la sua libertà di espressione, il suo diritto a non essere discriminato per condizioni o convincimenti personali sulla libertà religiosa delle organizzazioni confessionali (Par. 79). La Chiesa cattolica nei regimi concordatari, come Spagnae Italia, ha diritto di scegliere, sulla base di motivazioni religiose e morali, gli insegnanti di religione che opereranno nelle scuole pubbliche (Accordo tra Spagna e Santa Sede del 3 gennaio 1979 e leggi organiche sull’istruzione 1/1990 e 2/2006). Questo poiché si ritiene che tale compito sia strettamente connesso al messaggio e all'insegnamento religioso che la Chiesa è evidentemente interessata a comunicare e diffondere, in linea con quanto previsto dagli articoli 9 e 11 della CEDU.In questo senso non è ammessa, almeno in termini generali e astratti, l'influenza o l'ingerenza dello Stato all'interno della dichiarazione ecclesiastica di idoneità all’insegnamento. Per quanto si tratti di lavoratori il cui contratto è su base annuale, gli insegnanti di religione tuttavia sono considerati a tutti gli effetti personale impiegato dal Ministero dell'istruzione... (segue)