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di Serena Baldin
I referendum arbitrali fra teoria e prassi applicative
«La combinaison du parlementarisme et du referendum est l’un des phénomènes les plus intéressants du droit constitutionnel d’après-guerre». Con queste parole Mirkine-Guetzévitch introduce, nel 1931, il tema dei referendum disciplinati in alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale. Ai referendum legislativi già esistenti, nelle costituzioni degli anni Venti si aggiungono altre forme di chiamata alle urne. L’insigne studioso suddivide queste nuove previsioni in quattro tipologie, ossia il referendum per lo scioglimento anticipato del parlamento su iniziativa del popolo; per lo scioglimento anticipato del parlamento su iniziativa del popolo come conseguenza del rigetto di una legge; per lo scioglimento anticipato del parlamento su iniziativa del capo dello Stato; per la revoca del capo dello Stato. L’obiettivo perseguito dai costituenti del primo dopoguerra è quello di delineare dei sistemi parlamentari dove l’organo legislativo sia in grado di opporsi a un eventuale predominio dell’esecutivo. Temendo del pari i rischi di una tirannia dell’assemblea, il popolo viene investito di un potere di vigilanza su di essa affinché non si giunga a tale ipotesi. Come segnala Burdeau, il referendum in questo modo esce dal quadro tradizionale, di mezzo legislativo per dire al parlamento ciò che esso desidera senza interporsi nelle relazioni fra gli organi di vertice, per divenire uno strumento di controllo. Il referendum si immette nel sistema costituzionale occupando il primo posto fra i mezzi di governo, poiché ne diviene il supremo regolatore. Si instaura così il referendum arbitrale. Il coinvoglimento dell’elettorato nei rapporti fra i poteri impatta sulla forma di governo. Nelle ipotesi di referendum dal basso, ossia per iniziativa del corpo elettorale che opta per lo scioglimento anticipato del parlamento, in via diretta o in via indiretta come conseguenza del rigetto di una legge, l’eventuale sfiducia che discende dal voto determina il rinnovo della legislatura. Si tratta peraltro di un’incidenza di lieve entità nell’equilibrio dei poteri. Lo scioglimento su iniziativa referendaria dei cittadini non muta il rapporto tra le forze istituzionali, semmai lo vivifica col nuovo risultato elettorale... (segue)
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