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NUMERO 19 - 10/10/2012

 Prime considerazioni in merito all’istituzione della città metropolitana

Con l’approvazione dell’art. 18 della l. n. 135 del 2012, Istituzione delle città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio, dopo oltre vent’anni di tentativi, e dopo le modifiche costituzionali del 2001, la città metropolitana sembrerebbe divenire realtà, spostandosi dal mero dibattito politico al piano dell’effettività giuridico-istituzionale. Ai sensi del comma 2 dell’art. 18, il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l’adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 Cost.Come è noto, proprio l’art. 114 Cost. aveva inserito la città metropolitana tra gli enti necessari della Repubblica, ponendola, da un punto di vista formale, sullo stesso piano dello Stato. I successivi articoli 117-119 Cost. ne avevano disciplinato gli aspetti relativi allo statuto, alle funzioni fondamentali, al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale; gli aspetti finanziari legati all’attuazione del c.d. federalismo fiscale e al rafforzamento dell’autonomia finanziaria. Si era, dunque, creato uno iato tra l’esposizione costituzionale di tali enti, il loro fondamento giuridico diffuso e l’assenza di una normativa di rango primario che ne desse attuazione e concretezza, così come previsto dall'art. 117 comma 2 lett. p. In sostanza, il dibattito politico amministrativo ne avvertiva da anni l’esigenza, in particolare in relazione all’ottimizzazione e all’efficientamento, su area vasta, dei servizi pubblici locali (ambiti territoriali ottimali) e del governo e della gestione del territorio, oltre alle questioni attinenti al welfare locale... (segue)



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