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di Antonio Ferrara
Intervento al seminario di federalismi 'Il riordino delle province e l’istituzione delle città metropolitane'
Le disposizioni relative al riordino delle province e all'istituzione delle Città metropolitane presentano numerose questioni problematiche che ne potrebbero inficiare la legittimità costituzionale allorquando esse saranno sottoposte all'esame della Corte costituzionale. Dubito tuttavia che si possa affrontare la questione esclusivamente in chiave di fine interpretazione costituzionale, giacché essa è altamente politica e il giudizio costituzionale per sua natura interviene su questioni fortemente condizionate dal clima generale nel Paese. In ogni caso, in premessa, dichiaro di condividere la linea interpretativa offerta da Marcello Cecchetti: un riordino territoriale delle province di carattere generale esula dalle previsione normative dell'art. 133, primo comma, della Costituzione e può essere disciplinato esclusivamente con legge costituzionale che ne disciplini le procedure nel solo rispetto – mi sembra necessario aggiungere – dei principi fondamentali della Costituzione (tra cui anche il principio autonomista). Non vi è dubbio allora che una legge (costituzionale) orientata a un generale riordino delle province e non alla totale soppressione di uno dei livelli di governo autonomo riconosciuto dalla nostra Costituzione - seguendo un modello analogo a quello fatto proprio dall'art. 17 del decreto sulla cd. Spending Review - sarebbe perfettamente compatibile col patto fondativo della nostra Repubblica, ancorché letta con lo slancio del più fervente autonomista. In presenza di questa sicura e certa strada maestra per un riordino generale delle province che parta dall'impulso dello Stato, pare dunque quantomeno avventuroso cercare di riferire a improbabili titoli competenziali di legislazione ordinaria una siffatta competenza. Non possiamo certo ignorare, infatti, che la forte garanzia posta dalla Costituzione a tutela del principio di auto-identificazione territoriale delle comunità territoriali interessate (art. 132 e 133 Cost.) nasce in reazione alla autoritaria politica territoriale del fascismo e dunque con la evidente volontà di proteggere le autonomie territoriali e le rispettive comunità locali nei confronti dello Stato. E' del tutto ragionevole, dunque, che un riordino che parta dall'alto debba incontrare un qualche maggior onere di natura procedimentale (la legge costituzionale) e non invece un percorso semplificato (la legge ordinaria) rispetto al procedimento di modificazione delle circoscrizioni provinciali (la legge ordinaria rinforzata). La questione che va affrontata non è dunque di merito ma di metodo... (segue)
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