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NUMERO 20 - 24/10/2012

 TAR Sentenza n. 8408/2012, sulla richiesta di accesso di Federalismi.it alla documentazione ANVUR usata per la classificazione delle riviste scientifiche (con una nota di commento di S. St.)

Gli arcana imperii dell'Anvur resisteranno?
Il TAR Lazio ha dunque annullato la nota con la quale l’ANVUR negava a Federalismi.it l’accesso agli atti del ranking delle riviste, ordinandone di conseguenza l’esibizione.
A fondamento del diniego, l’Agenzia aveva dapprima prospettato la provvisorietà, o meglio la “revisionabilità” degli elenchi delle riviste articolati per fasce (e dunque il carattere non lesivo della determinazione che li conteneva), assumendo che l’accesso potesse riferirsi solo alle determinazioni definitive. Poi – ma, afferma il TAR, “integrando in maniera postuma e non consentita la motivazione del differimento” – aveva addotto di non disporre della documentazione richiesta, invece in possesso dei GEV (Gruppi di Esperti della Valutazione), essendo solo a questi affidato di formare gli atti di valutazione.
Il TAR disattende anzitutto l’eccezione incentrata sulla provvisorietà, poiché la classificazione denominata “documento di lavoro” era stata pubblicata nel sito dell’ANVUR, generando “sin da subito effetti (negativi) nella sfera giuridica degli interessati”.
Quanto alla tesi dell’attribuzione di ”tutto il potere ai GEV”, il giudice considera, di questi, la “natura meramente collaborativa e compilatoria” in vista della definizione dei criteri per la valutazione dei prodotti della ricerca “di concerto con l’ANVUR”.
La sentenza apre una vistosa incrinatura nei compatti “arcana imperii” dell’ANVUR.
All’origine dei problemi v’è la posizione istituzionale dell’Agenzia, unica nello scenario dei soggetti omologhi in ogni altro sistema, poiché essa non è strutturalmente indipendente dalle sedi della decisione politica (anzitutto dal Ministro e dall’apparato che in esso si incentra, come è dimostrato dall’opaco processo di nomina dei componenti dei collegi costituiti al suo interno); ed è separata dalle società scientifiche e dalle comunità dei professori comunque organizzate, ma non è innanzi a esse trasparente nei comportamenti e prevedibile nelle determinazioni. Infatti, i criteri della valutazione non sono affatto predefiniti, tantomeno condivisi preliminarmente con i valutati.
Più in generale, manca una disciplina eteronoma sull’attività dell’ANVUR, sicché essa definisce, di volta in volta, la regola del caso concreto.
Nell’esercitare questo potere libero da ogni vincolo derivante dalla “previa norma giuridica”, l’ANVUR ha definito standard di valutazione rigidi e di tipo pressoché esclusivamente quantitativo.
Per il ranking delle riviste il criterio proposto è stato quello della “piramide”: dato un certo numero di riviste alle quali sia riconosciuto carattere scientifico, quelle tra esse qualificabili come di eccellenza debbono essere un sottomultiplo di quelle della fascia più bassa, e queste a loro volta un sottomultiplo di quelle della serie ancora inferiore. A determinare tali rapporti quantitativi è la stessa ANVUR. Non è mai stato dato ricostruire il fondamento logico e giuridico di una tale tecnica di valutazione.
Eppure essa è stata applicata ai “prodotti” dei singoli studiosi anche con effetto retroattivo, cioè con riferimento agli articoli comparsi in rivista nei dieci anni precedenti la valutazione. Risultato: sotto la pressione di altro giudizio, avviato innanzi al TAR Lazio per iniziativa della società scientifica dei costituzionalisti, il ranking è stato di fatto cancellato per l’intera Area 12.
Ma si tratta, assai probabilmente, solo dei primi esiti di un contenzioso riguardante l’intero processo di valutazione e i connessi procedimenti intesi al conferimento delle abilitazioni nazionali, contenzioso le cui dimensioni e la cui sostanza qualitativa si annunciano davvero inedite.
Quanto agli sviluppi ulteriori, il TAR del Lazio ha assegnato all’ANVUR trenta giorni per esibire a Federalismi.it la documentazione richiesta: le linee guida del Consiglio direttivo dell’ANVUR; la delibera del competente GEV, con la quale è stata disposta la classificazione delle riviste in classi di merito; i verbali degli incontri tra ANVUR, GEV e presidenti delle società scientifiche; i verbali del sub-GEV “Diritto pubblico” dai quali risultano i lavori che hanno condotto alla predisposizione degli elenchi delle riviste; i verbali del Consiglio direttivo dell’ANVUR contenenti deduzioni su tali lavori.
Se, in tutto o in parte, in documenti siffatti hanno trovato forma le attività dell’ANVUR, essi saranno immancabilmente esibiti, consentendo di sottoporre a verifica i processi di decisione seguiti.
E se, invece, parte rilevante di tale processo fosse stato affidato solo alla tradizione orale e all’assertività di tabelle e di algoritmi muti quanto alla motivazione giuridica?

S. St.  



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