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NUMERO 7 - 03/04/2013

 Il Giudice amministrativo censura l’uso “disinvolto” da parte del GSE del potere sanzionatorio previsto dall’art. 43 del d. lgs. n. 28 del 2011 per gli impianti fotovoltaici

Le pronunce in commentohanno ad oggetto alcuni provvedimenti sanzionatori del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) adottati ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”), con riferimento alla costruzione di impianti fotovoltaici. Il TAR del Lazio ha correttamente censurato l’uso disinvolto di tale potere da parte del GSE, il quale aveva interpretato in modo estensivo le attribuzioni previste dalla legge. Ciò che, a giudizio del Giudice amministrativo, non avrebbe potuto fare, in quanto, trattandosi di sanzioni amministrative, si “impone una lettura della norma di stretta interpretazione, senza che possa ammettersene una applicazione estensiva o analogica, pena l’evidente contrasto con i principi di matrice costituzionale ed anche comunitari che presidiano tutti i procedimenti sanzionatori”... (segue)



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