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di Gennaro Ferraiuolo
Il numero dei consiglieri regionali tra statuto, legge regionale e decreto legge. Spunti per qualche riflessione sulle sorti del regionalismo italiano
La Corte costituzionale è intervenuta, in più occasioni, sulla questione relativa all’individuazione delle fonti normative abilitate a disciplinare il numero dei consiglieri regionali. Il Giudice delle leggi aveva posto in materia un punto fermo: quello della competenza della fonte statutaria, alla luce della riconduzione del profilo in questione al piano della forma di governo regionale, da tenere distinto, in particolare, da quello del “sistema di elezione”, attribuito dall’art. 122 Cost. alla legge regionale. Sul punto le affermazioni della Corte sono apparse sempre abbastanza nette: «la composizione dell’organo legislativo rappresenta una fondamentale scelta politica sottesa alla determinazione della forma di governo della Regione» (sentenza n. 188 del 2011). Su tale terreno, le principali problematiche affrontate dalla Corte – e il dibattito che sulle stesse scaturiva in dottrina – si incentravano sul rapporto tra fonte statutaria e fonte legislativa regionale, anche nella prospettiva della complessiva ricostruzione dello stesso in termini di gerarchia o competenza. Rimaneva pertanto sullo sfondo – anche perché con esso la Corte non era chiamata a confrontarsi direttamente – il problema della eventuale legittimità di un intervento del legislatore statale inteso a limitare l’autonomia della fonte statutaria nella determinazione dei componenti dell’assemblea legislativa. Ciononostante, molteplici erano gli elementi che potevano far apparire scontata una risposta negativa a tale dubbio. La modifica dell’art. 122 della Costituzione, da parte della L. cost. n. 1 del 1999, poteva ritenersi proprio diretta, tra le altre cose, a riallocare nella dimensione regionale la disciplina del numero dei consiglieri, rimessa fino a quel momento – per espressa statuizione della norma costituzionale – alla legislazione dello Stato... (segue)
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