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NUMERO 8 - 17/04/2013

 Il passaggio del personale nell’ambito dei processi di esternalizzazione di attività pubbliche: l’art. 31 del d.lgs.165/2001 come norma residuale e meramente integrativa della disciplina privatistica

A partire dai primissimi anni ’90, si è diffusa anche nel settore pubblico una forte tendenza ad utilizzare la tecnica delle “esternalizzazioni” – già ampiamente in voga nel settore privato – nell’intento (più volte dichiarato) di migliorare l’efficienza nella gestione di alcune tipologie di attività pubbliche, ritenute non più essenziali per il perseguimento degli obiettivi primari delle pubbliche amministrazioni. Alla base di un tale fenomeno si pone l’idea di fondo secondo cui non tutte le attività tradizionalmente affidate alle pubbliche amministrazioni possono essere efficacemente svolte mediante i moduli e i procedimenti tipici dell’agire pubblico; esistono infatti molteplici tipologie di attività che possono essere gestite in maniera più efficiente se affidate a strutture esterne allo Stato-apparato o meglio ancora se devolute al libero mercato (dal quale poi l’ente pubblico dovrà acquistare i beni e i servizi necessari per il perseguimento degli interessi generali). In quest’ottica sembra essersi orientato il legislatore, il quale nel corso degli anni ha introdotto una serie di norme volte a promuovere con forza l’esternalizzazione dei servizi pubblici; in tal senso sono emblematiche le disposizioni contenute nella legge n. 442/2001 (c.d. legge finanziaria 2002), le quali hanno espressamente ricollegato il fenomeno delle esternalizzazioni al raggiungimento di un corretto equilibrio nella dialettica tra costi e benefici, e quindi al perseguimento del principio di efficienza... (segue)



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