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NUMERO 8 - 17/04/2013

 Una fonte statale può determinare il numero dei consiglieri regionali? Note a margine di una criticabile sentenza della Corte costituzionale (n. 198/2012)

+ Corte cost., sentenza n. 198/2012

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale torna ad occuparsi della questione della fissazione del numero dei consiglieri regionali. In questa occasione, però, la Consulta non si occupa della questione circa la spettanza della competenza in materia, ossia se essa sia attribuibile allo Statuto o alla legge regionale, come invece accaduto in occasioni precedenti; stavolta la questione riguarda la compatibilità costituzionale di una norma statale che vincoli le regioni a modificare il numero dei consiglieri regionali. Prima di addentrarsi nell’analisi della sentenza, occorre brevemente riassumere il quadro normativo all’interno del quale inserire la fattispecie concreta. Per quanto riguarda le regioni ordinarie, antecedentemente alla riforma costituzionale del 1999, la fissazione del numero dei consiglieri era una materia di esclusiva competenza statale, ex art. 122, c. 1, Cost. In applicazione della norma costituzionale, il Parlamento approvò la legge n. 108/1968 sulle elezioni regionali, all’interno della quale veniva disciplinata anche la composizione numerica dei consigli regionali.Il quadro normativo è però mutato con la riforma costituzionale del 1999, quando la legge cost. n. 1 ha modificato l’art. 122 Cost. eliminando, tra l’altro, l’espressa previsione dell’attribuzione alla legge statale della competenza a fissare il numero dei consiglieri regionali... (segue) 



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