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di Nicola Colaianni
Attività alternativa: il fantasma che si aggira nella scuola pubblica e condiziona la libertà di coscienza
La definizione dell’attività alternativa all’istruzione religiosa cattolica come fantasma è una facile citazione dell’incipit di una non avveratasi, ma sempre suggestiva, profezia ottocentesca. Per vero, nel testo originale il termine usato è Gespenst, ordinariamente tradotto «spettro»: immagine che però in italiano è associata a una tragica minaccia incombente. E non è il caso dell’ora alternativa, che negli ormai trent’anni quasi dall’accordo di villa Madama appare e scompare come un fantasma – è l’altro significato di Gespenst – e che soprattutto nasce dal nulla: è un accidente ameboide immaginato da un funzionario ministeriale, non giustificato dall’ordine normativo primario. L’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica (irc) nelle scuole pubbliche gode, infatti, di una disciplina vicina al paradosso: nessuna disposizione con forza di legge, o almeno di regolamento, la prevede, ma solo una circolare. Da questa semplice direttiva, nondimeno, scaturisce non un legittimo interesse degli alunni non avvalentisi all’attivazione dell’autorità scolastica (questa dovendo altrimenti motivare l’interesse pubblico che la induce ad agire in modo difforme dall’indicazione ministeriale) ma un loro diritto soggettivo pieno a frequentare i corsi attivati, il cui mancato soddisfacimento provoca un danno non patrimoniale – cioè un danno non più solo «morale soggettivo» ma un danno da lesione di valori inerenti alla persona - risarcibile e da qualche giudice di merito, infatti, risarcito. Un atto interno dell’amministrazione, vale a dire, ha manipolato il contenuto del diritto a non avvalersi dell’irc – espressione, ancorchè previsto in una fonte subcostituzionale come l’accordo di revisione del concordato, della libertà di coscienza costituzionalmente garantita -, trasformandolo da negativo a positivo: comprendente, tra l’altro, lo svolgimento di attività alternative, «purchè a scelta degli interessati»... (segue)
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