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NUMERO 12 - 12/06/2013

 La modifica dei confini delle regioni: l’articolo 132 della Costituzione nell’esperienza del legislatore

Il modello istituzionale affermatosi in Europa con la rivoluzione francese è quello dello Stato unitario, indivisibile, centralizzato. La teoria politica corrispondente ravvisava nel popolo un’entità unitaria e avversava conseguentemente le comunità parziali e le libertà associative di ascendenza medievale. Il costituzionalismo europeo del Novecento ha preso progressivamente atto dell’irrealtà di questa idea di popolo, riconoscendo che la collettività sottostante allo Stato è inevitabilmente composta da una pluralità di gruppi sociali eterogenei. Il diritto costituzionale si è pertanto aperto alle istanze pluralistiche e in questa linea evolutiva si inseriscono il regionalismo e la tutela delle autonomie locali. Nella Costituzione italiana, il principio è sancito tra quelli fondamentali con l’articolo 5, secondo cui “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”. Una concreta attuazione del predetto principio è stabilita nella stessa Costituzione dagli articoli 132 e 133, che dettano il procedimento di modifica dei confini, rispettivamente, delle regioni e delle circoscrizioni provinciali e comunali. Nello stesso senso si orienta l’articolo 5 della Carta europea dell’autonomia locale, il quale prevede che: “Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente tramite referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge”... (segue)



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