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Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19/8/2013, n. 193).
Osservazioni preliminari Nel preambolo non sono presenti riferimenti a decisioni della Corte Costituzionale, ma alla sentenza della Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, che ha assegnato allo stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all’adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla costatata violazione dell’articolo 3 della CEDU, che sancisce il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti.
Il decreto è stato adottato dal governo Letta e convertito in legge.
Omogeneità oggettiva della disciplina recata dal d.l. Nel decreto ricorrono due cause giustificative della straordinarietà ed urgenza: 1)“straordinaria necessità di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario”; 2) “straordinaria necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all’esecuzione delle pene e alle norme dell’ordinamento penitenziario”; (omogeneo)
Omogeneità degli emendamenti inseriti in sede di conversione In sede di conversione sono apportate modifiche che aumentano la pena edittale per alcune tipologie di reato.
Si ritiene opportuno pertanto, un maggiore approfondimento di analisi dei suddetti emendamenti al fine di verificarne la legittimità alla stregua dell’omogeneità.
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